Art. 3.
(Obbligo di proiezione di film di cortometraggio).

      1. I film di cortometraggio sono inseriti nel circuito di esercenza cinematografica esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. I gestori delle sale cinematografiche sono obbligati alla proiezione di film di

 

Pag. 4

cortometraggio per almeno 250 giorni all'anno, ferma restando la normale attività di proiezione di film di lungometraggio.