(Obbligo di proiezione di film di cortometraggio).
1. I film di cortometraggio sono inseriti nel circuito di esercenza cinematografica esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I gestori delle sale cinematografiche sono obbligati alla proiezione di film di
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cortometraggio per almeno 250 giorni all'anno, ferma restando la normale attività di proiezione di film di lungometraggio.